Turismo: Provincia vs Regione. Dalla padella alla brace


Cari Soci, vi giriamo in allegato la circolare con cui la direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni Culturali e del turismo prende posizione nei confronti della legge 97/2013 e dei seguenti decreti 7 aprile e 11 dicembre 2015 con i quali si individuavano rispettivamente siti speciali e requisiti necessari per l’abilitazione alla professione di guida turistica.
(leggete tutta la mail, dulcis in fundo)
Qualche socio ci ha chiesto cosa cambiasse. Beh in sostanza nulla, ma la Direzione generale turismo si rivolge stavolta ai Poli Museali, i quali con in mano questa circolare potranno (e chiederemo al nostro Avvocato se legittimamente) non consentire alle Guide Nazionali abilitate in una diversa regione di svolgere il proprio lavoro all’interno dei siti speciali.
La cosa fa abbastanza ridere (se non fosse tragica…), infatti fino a nuove disposizioni (da prendersi entro dicembre) si ribadisce che una guida di Viterbo potrà lavorare al Colosseo, mentre una di Grosseto non potrà farlo, ma potrà lavorare nei siti speciali fiorentini…
La cosa ancora più “simpatica” è che non si sa quali saranno le sanzioni e chi le potrà elevare.
DULCIS IN FUNDO
Una cosa curiosa invece e secondo noi vero punto di svolta per le “aziende” Museo è che queste ultime potranno invece svolgere autonomamente “i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro”.
Non c’è scritto nella circolare ma si fa riferimento all’articolo 117 del D.Lgs 42/2004 che noi riportiamo integralmente.
Insomma una guida abilitata in qualunque parte d’Italia non potrà svolgere il proprio lavoro agli Uffizi, nonostante gli studi effettuati e la conoscenza acquisita, ma un dipendente del Museo, potrà fare da Guida senza alcuna abilitazione.
Questo nell’ottica di far fare cassa a quelli che una volta dovevano essere luoghi di cultura e che ora dovranno fare soldi in ogni modo per sopperire ai continui tagli da parte del Governo.

Agilo. 

Articolo 117

Servizi aggiuntivi
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche’ di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e’ attuata nelle forme previste dall’articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 110.