Finalmente la Regione Toscana ha ascoltato le nostre richieste prevedendo il superamento di un esame per accedere alla professione di Accompagnatore Turistico.
Ricordiamo infatti che fino ad ora bastava essere in possesso di un titolo per poter richiedere l’apertura della posizione di Accompagnatore turistico in Toscana.
Una assurdità, visto che nelle altre regioni questa opportunità non era giustamente prevista.
Più volte abbiamo scritto all’Assessorato competente e di persona abbiamo sollecitato questa modifica al Testo unico vigente dal 2017 in occasione delle convocazioni della commissione turismo della Conferenza Stato Regioni.
In quell’occasione abbiamo chiesto, in quanto unica associazione nazionale a difendere e rappresentare gli AT, che la necessaria riforma delle professioni turistiche non debba riguardare solamente il profilo di Guida ma uniformare anche l’accesso alla nostra professione su tutto il territorio nazionale.
Di seguito il nuovo articolo 115 del Testo Unico sul Turismo della Regione Toscana:
Art. 115
Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l’esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
2) abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L’esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
3. Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato
dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell’attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.