Il cosiddetto DECRETO SOSTEGNO riguarda le Guide e degli Accompagnatori Turistici, in quanto lavoratori professionali autonomi, non prevedendo il possesso di determinati Codici Ateco. Si tratta di un contributo “una tantum” spettante a chi ha la Partita Iva aperta alla data di entrata in vigore del Decreto. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente Decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
Requisito fondamentale è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anche qui viene recepita la nostra richiesta di prendere in considerazione l’intero anno).
È necessario applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
La trasmissione dell’Istanza per ottenere il contributo può essere effettuata, esclusivamente per via telematica, a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021 su piattaforma messa a disposizione dalla Agenzia delle entrate.
Trovate il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente le modalità per presentare la domanda di contributo ed eventuali ulteriori aggiornamenti al seguente link :
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-23-marzo-2021-cfp-decreto-sostegni
Per presentare domanda, occorre entrare nel portale dell’Agenzia delle Entrate, nell’area “Fatture e corrispettivi”: