FIRMA ANCHE TU E DIFFONDI LA PETIZIONE PROPOSTA DA AGILO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO!

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Clicca sul link per sostenere la causa degli accompagnatori turistici:

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Di seguito il testo della petizione:

b) la gran parte delle restanti prestazioni acquistate sul mercato verrebbero svolte da altri operatori (visto anche il proliferare di “figure professionali” inventate dalle Regioni) per effetto del venir meno delle norme che riservano tale attività alla figura dell’accompagnatore.

AGILO, in qualità di Associazione di categoria e tutela di Guide ed Accompagnatori Turistici, ha partecipato attivamente al percorso che ha portato alla presentazione in Senato del DDL Guida Turistica.

Sin dal primo giorno abbiamo fatto presente la necessità di procedere ad un generale riordino delle professioni turistiche con particolare riferimento alle professioni di Accompagnatore turistico, professione svolta con abilitazione rilasciata da enti pubblici e valida su tutto il territorio nazionale, e di Guida ambientale escursionistica, e a tal proposito abbiamo inoltre presentato due disegni di legge in materia. 

Con riferimento alla prima professione, il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri e assegnato al Senato con l’atto n. 833 il 2 agosto u.s., al pari delle bozze precedenti, contiene, nonostante tutto, una definizione ed un oggetto della professione di Guida turistica (art. 2) idonea, potenzialmente, a ricomprendere anche le attività tipiche degli accompagnatori turistici (art. 2, comma 3, lett. c): “garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore”.

Sotto un primo profilo, quindi, la mancata inclusione di un riferimento alla distinta professione degli accompagnatori turistici nel disegno di legge in discussione espone tale categoria ad una sostanziale abrogazione delle regolamentazioni che individuano la professione stessa, ivi compresa la consequenziale liberalizzazione delle attività loro riservate.

L’effetto pratico che si verrebbe a creare sul mercato, infatti, sarebbe il seguente:

a) la liberalizzazione sostanziale delle attività tipiche della professione di accompagnatore consentirebbe una facile attrazione di tali prestazioni tra quelle tipiche delle guide turistiche;

Sotto tale profilo, la prima bozza della legge inviata alle associazioni appariva maggiormente idonea a tutelare la figura  dell’accompagnatore turistico. 

Infatti, il richiamo alla professione di accompagnatore ivi contenuto, in una certa misura, consentiva una distinzione tra le prestazioni riconducibili alla figura della guida e quelle riservate agli accompagnatori. 

In altri termini il richiamo alla figura dell’accompagnatore tutelava le prestazioni e le attività riservate agli accompagnatori e ciò malgrado una definizione della professione di guida turistica significativamente più ampia rispetto al passato. 

Non solo, il richiamo puntuale alla figura dell’accompagnatore, contenuto nella prima bozza della legge, consentiva di eliminare ogni dubbio relativo alla regolamentazione della figura dell’accompagnatore ed alle connesse attività professionali. 

Pertanto, siamo a richiedere che venga reintrodotto il seguente comma:

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

(…)

4. La professione di guida turistica si distingue dall’attività di “accompagnatore turistico”, ossia chi accompagna e assiste persone singole o gruppi, nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, eventualmente fornendo notizie di interesse turistico di carattere generale sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito delle competenze specialistiche proprie delle guide turistiche e curando gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo inerenti allo svolgimento del programma.


Tuttavia, ove tale richiamo alla (distinta) figura dell’accompagnatore dovesse intendersi definitivamente espunto dalla bozza di legge, a nostro avviso, occorrerebbe comunque introdurre delle misure rimediali dirette a tutelare la figura dell’accompagnatore

In materia di professioni infatti vige il principio fissato dal comma 5 dell’art. 3 della D.L. 138/2011, recante “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, che così prevede: “Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti”.

Peraltro, anche l’input proveniente dal Consiglio dell’Unione Europea appare conforme a tale previsione nella parte in cui sollecita un nuovo “Ordinamento delle professioni delle guide turistiche”, con ciò, da un lato, esprimendo una piena consapevolezza in ordine alla frammentazione delle diverse tipologie di professioni turistiche presenti in Italia e, dall’altro, che una legge quadro debba necessariamente tenere conto di tale frammentazione.

Sotto tale profilo, pertanto, ove la legge quadro intenda razionalizzare il quadro delle professioni turistiche nella direzione della creazione di una unica figura professionale, altamente specializzata, occorrerà inserire all’interno della legge delle previsioni che consentano agli altri professionisti del settore di poter accedere alla professione di guida e ciò per effetto del possesso di un comprovato patrimonio professionale che deroghi dal possesso di una laurea ed, eventualmente, attraverso il superamento di un esame di idoneità semplificato, e ciò al fine di evitare, in capo agli accompagnatori, una indebita restrizione all’accesso ex art. 3 D. L. 138/2011.

La reintroduzione del comma 4 andrebbe anche a tutto vantaggio dei clienti/consumatori e dei professionisti stessi, i quali saranno posti in grado di discernere con maggiore grado di certezza i rispettivi ambiti professionali.

Le nostre richieste sono assolutamente compatibili con la necessità più volte manifestata dal Ministero di procedere speditamente all’approvazione di una legge che, per volontà europea, trattasse esclusivamente la professione della Guida Turistica, subordinando all’approvazione della stessa l’erogazione di fondi del PNRR.

Il loro recepimento avrebbe permesso l’apertura del tavolo di confronto sulle altre professioni turistiche più volte pubblicamente promesso dal Ministro Santanchè garantendo maggiore serenità sicurezza lavorativa e la certezza del diritto per migliaia di professionisti abilitati.

Una volta firmato diffondi il link per firmare sui tuoi social network e nei canali di messaggistica

Grazie

Paola DI Giovanni

Presidente di Agilo