Analisi delle conseguenze giuridiche della Sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025 sulla Legge Regionale Toscana n. 61/2024 (Testo Unico del Turismo
Con la presente relazione si intende fornire un quadro chiaro e dettagliato in merito alle ricadute della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025, pubblicata il 24 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di ampie parti della Legge Regionale Toscana n. 61/2024, con particolare riferimento alla disciplina della professione di Accompagnatore Turistico. 1. Il contesto normativo e la decisione della Corte La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, sancendo che la Regione Toscana ha travalicato le proprie competenze legislative in materia di professioni (turistiche in questo caso). Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, dei relativi profili e dei titoli abilitanti è riservata esclusivamente allo Stato per garantire un carattere unitario su tutto il territorio nazionale (cosa da noi sempre sostenuta, ed alla base dei nostri disegni di legge relativi alla professione di AT). La Corte ha respinto la tesi difensiva della Regione (basata sulla cosiddetta “cedevolezza invertita”), stabilendo che l’inerzia dello Stato nel regolamentare una professione non autorizza le Regioni a creare nuove figure professionali o a disciplinarne i requisiti di accesso (anche in questo caso un’inerzia…. molto ma molto stuzzicata da Agilo!!). 2. Cancellazione della disciplina regionale sulla professione di Accompagnatore Turistico La sentenza ha colpito duramente il Titolo VIII, Capo II della L.R. 61/2024. In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali e annullati (tra i numerosi altri) i seguenti articoli che regolavano la vostra professione: • Art. 95: Definizione dell’attività; • Art. 96: Requisiti per l’esercizio della professione (titoli di studio, esami, abilitazioni); • Artt. 97 e 98: Corsi di qualificazione regionale e relativi contenuti; • Art. 99: Obblighi sulla pubblicità dei prezzi; • Artt. 100 e 101: Sanzioni amministrative e divieto di prosecuzione dell’attività. 3. Conseguenze operative immediate Sulla base dell’analisi del testo della sentenza e delle valutazioni espresse dalle associazioni di categoria, si delineano i seguenti effetti pratici: A. Deregulation e vuoto normativo Con la cancellazione delle norme sopra citate, la Toscana diventa una regione deregolamentata per la figura dell’Accompagnatore Turistico. Viene meno l’impianto giuridico regionale che definiva chi fosse l’accompagnatore e come dovesse operare. B. Abolizione dell’obbligo di SCIA L’articolo 96, comma 3 della L.R. 61/2024, che imponeva la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP per l’esercizio della professione, è stato annullato. Di conseguenza, per operare in Toscana come Accompagnatore Turistico non è più richiesta la presentazione della SCIA. C. Retroattività e validità dei titoli La dichiarazione di incostituzionalità ha effetto retroattivo (ex tunc). Ciò significa che le norme annullate vengono eliminate dall’ordinamento come se non fossero mai esistite. Gli atti e i documenti emessi in stretta applicazione di tali norme perdono il loro valore giuridico abilitante formale. D. Valore della formazione È necessario fare chiarezza sulla validità dei percorsi formativi, siano essi conclusi o in fase di svolgimento. A seguito del decadimento della normativa di riferimento, tali corsi non costituiscono più un titolo abilitante ai fini del riconoscimento regionale formale. Tuttavia, il loro rilievo sul piano professionale rimane intatto. Questi percorsi rappresentano infatti un indicatore fondamentale di competenza e preparazione tecnica. In un mercato che richiede standard elevati, certificare il proprio bagaglio di conoscenze resta il modo migliore per operare con autorevolezza e distinguersi per qualità, indipendentemente dai vincoli legislativi. 4. Prospettive future: Legge 4/2013 e normativa nazionale Il vuoto normativo creato dalla sentenza riporta la figura dell’Accompagnatore Turistico nell’alveo delle professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla Legge nazionale n. 4/2013. Questa situazione rende evidente l’urgenza di una legge quadro nazionale (sulla quale stiamo lavorando di concerto con le altre associazioni di categoria) che definisca in modo univoco la professione, sottraendola all’incertezza delle normative regionali frammentate, come da noi auspicato già all’inizio del percorso che ha portato alla Legge sulla Guida Turistica. In attesa di un intervento legislativo statale, l’esercizio della professione in Toscana è libero da vincoli amministrativi regionali (SCIA, patentini regionali specifici basati sulla L.R. 61/2024), ma, in attesa di una risposta da parte della Regione stessa, resta soggetto alle norme generali sul lavoro autonomo, fiscale e previdenziale. L’associazione Agilo continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e a premere presso le sedi istituzionali per una regolamentazione nazionale chiara e tutelante. Di seguito il linl alla sentenza: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/196 Di seguito il link al testo unico per il turismo della Regione Toscana: Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61