L. 6 agosto 2013 n. 97 – lettera al Mibact

Di seguito la nostra richiesta di incontro, ben motivata, inviata al MIBACT in merito alla cosidetta “Legge Guida Nazionale” (L. 6 agosto 2013 n. 97,)

(nella pagina Legislazione e modulistica il link al formato pdf)

Civitavecchia 27 0ttobre 2014

All’ Ufficio per le Politiche del Turismo
Alla c.a. del Dir. Generale Dott. Onofrio CUTAIA

Via del Collegio Romano 27 00186 – Roma

Oggetto: Richiesta incontro.

Con la presente l’Associazione Agilo, Associazione di categoria di Accompagnatori Turistici, Guide turistiche ed Interpreti del Lazio, chiede al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un incontro urgente al fine di rendere chiare le posizioni degli operatori turistici qualificati del Lazio, riguardo l’evolversi della normativa nazionale inerente le professioni stesse. Se è vero che oltre il 70 % del patrimonio storico, archeologico e culturale del mondo si trova in Italia è altrettanto vero e necessario che la tutela di questo bene comune, passi attraverso la difesa della qualità del lavoro ad esso legato. La legge guida nazionale, L. 6 agosto 2013 n. 97, in recepimento della normativa europea, istituendo la figura della guida nazionale stravolge l’assetto delle professioni turistiche creando confusione e problemi e non tenendo conto assolutamente di una figura centrale della nostra offerta turistica: l’Accompagnatore Turistico. La prossima scadenza del 31 ottobre data entro la quale (come da Decreto Cultura e Turismo n. 83/2014 convertito nella legge n° 106 / 2014), il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentita la Conferenza unificata, dovrà individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio, introducendo un’ulteriore discriminazione non comprensibile, non lascia ampio margine temporale, ma reputiamo comunque che vada ascoltata la nostra voce. Una voce che rappresenta chi ad oggi si troverà di fronte la concorrenza di professionalità qualitativamente non paragonabili alle nostre, provenienti da paesi il cui mercato turistico non è assolutamente paragonabile al nostro, qualitativamente e quantitativamente. In tutto questo si inquadra ad esempio l’esame per l’abilitazione alla professione di Guida Turistica indetto dalla Provincia di Roma, che sembra collidere profondamente con la normativa nazionale in vigore e soprattutto in elaborazione, lasciando nel dubbio migliaia di candidati e di professionisti abilitati. Un esame da Guida turistica di Roma che potrebbe non abilitare a fare la Guida turistica di Roma. Un normativa, o meglio un vuoto normativo, che obbliga di fatto gli Accompagnatori Turistici a percorrere la via (e tentare la sorte..) dell’esame da Guida per cercare di far sopravvivere le propria professionalità. Ma cosa succederà agli accompagnatori che non parteciperanno a questa lotteria e a tutti coloro che tale esame non passeranno? Quale sarà il loro spazio nel mercato comune, trovandosi di fronte al fatto compiuto di una concorrenza, sleale, da parte di professionisti provenienti da ogni parte dell’Unione Europea abilitati a fare da guida turistica in Italia e di una concorrenza interna da parte delle Guide che sebbene abilitate per una singola provincia potranno svolgere il loro lavoro su tutto il territorio nazionale? Sul punto è bene fare un esempio: In generale, infatti, in Italia il regime delle professioni turistiche, era nella sostanza, e per effetto di disposizioni contenute in leggi regionali, così ripartito: le guide turistiche esercitavano la loro professione in ambiti territoriali delimitati e per lo più di estensione non maggiore a quella di una provincia. Un analogo regime è applicato nella Regione Lazio con la L.R. n. n. 50/85 (artt. 2,3). Gli Accompagnatori Turistici, infatti, accoglievano ed accompagnavano durante il viaggio un gruppo di turisti, fornendo i necessari servizi di assistenza, compresi “elementi significativi e notizie di interesse turistico culturale sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza e nel rispetto delle attività delle guide turistiche”. Nella sostanza gli accompagnatori “cucivano” sul piano delle informazioni culturali, artistiche e paesaggistiche, i vari territori consegnando il gruppo alle guide turistiche, una volta giunti all’interno della singola località turistica. La estensione a tutto il territorio nazionale della professione di Guida ha svuotato di significato una delle principali differenze tra le due qualifiche professionali. Una riforma che per gli Accompagnatori Turistici ha comportato, sul piano lavorativo, una progressiva ed inesorabile estromissione dal mercato delle professioni turistiche. I tour operator della Regione, infatti, non si affidano più ad un Accompagnatore Turistico e, come avveniva prima, a tante guide locali quanti sono i siti da visitare nel corso del tour (con significativo aggravio dei costi di ogni singolo tour). Ma al contrario, e per un’evidente ragione economica, preferiscono affidarsi ad una Guida Turistica alla quale è consentito spiegare ed illustrare non solo i luoghi di maggiore interesse nei singoli siti turistici ma, soprattutto, non è impedito spiegare durante il transito da una località turistica ad un’altra. A ciò si aggiunge una ulteriore discriminazione. La guida/accompagnatore che parte dal proprio paese di origine (membro dell’U.E.) con un gruppo di turisti e lo accompagna per tutta la durata del viaggio, svolgeva già così, per effetto della dichiarazione preventiva da inviare al MIBAC, effettivamente, la professione di Guida Turistica nelle singole località italiane. In altri termini, il prestatore in arrivo da un paese dell’Unione gode dell’indubbio vantaggio di poter accedere alla professione di Guida Turistica, potendo esercitarla su tutto il territorio nazionale e cumulandola alla professione di Accompagnatore. A ciò si aggiungeva l’ulteriore facoltà riservata al prestatore di servizi che accompagna un gruppo in un “tour chiuso”, e cioè quella di astenersi dall’invio di qualsiasi dichiarazione preventiva e relativa abilitazione. Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1 e 2, della L. n. 97/2013, lo Stato italiano ha adeguato la propria normativa interna ai principi dell’Unione Europea. Questa la lettera della nuova norma: – “i cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione nè abilitazione, sia essa generale o specifica” (comma 2). In relazione, alle Guide/Accompagnatori stranieri, pertanto, il filtro operato dal MIBAC è ormai venuto meno. Ne deriva che, dall’entrata in vigore (dal 20-8-2013) della L. n. 97/2013, possono operare, sul territorio dello Stato, Guide/Accompagnatori in arrivo dagli altri paesi dell’U.E., senza bisogno di alcuna autorizzazione preventiva. Nella sostanza ai prestatori di servizi di guida ed accompagnamento di un paese membro dell’U.E. è riconosciuta una doppia facoltà che è invece impedita ad un prestatore regolarmente stabilito in Italia e nella Regione Lazio. L’attuale mercato turistico, tendente sempre di più al contenimento dei costi piuttosto che alla offerta di servizi di qualità, subirebbe un ulteriore tendenza al ribasso, con i T.O. che opteranno per un’unica figura al seguito dei gruppi, scelta che escluderebbe dal mercato la categoria degli Accompagnatori Turistici. Non è concepibile cancellare con un tratto di penna una categoria di professionisti regolarmente abilitati, così come non è tollerabile introdurre figure non previste dall’ordinamento attuale senza consultare chi di questo ordinamento fa parte e tramite il suo lavoro rappresenta l’Italia nel settore turistico. Attendiamo con fiducia un riscontro da parte del Ministero ed un’inversione di rotta che tenga conto della necessità dei professionisti abilitati di continuare a lavorare in condizioni sostenibili. Distinti saluti