Ricorso ANGT: Quando la Tempestività è tutto… e il Merito può attendere!

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio si è espresso sul ricorso ANGT contro il Regolamento Ministeriale (d.m. n. 88/2024) e il Bando d’esame per le Guide Turistiche.

L’esito? Un promemoria brillante sull’importanza del calendario.

  • Ricorso contro il Regolamento: Dichiarato irricevibile. La notifica al Ministero è arrivata oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione. L’ANGT, in quanto ente rappresentativo, aveva l’onere di impugnare subito. A volte, un riposino può costare caro.
  • Motivi Aggiunti (Contro il Bando): Le censure di illegittimità derivata sono state dichiarate inammissibili. Non si può contestare l’atto “a valle” (il Bando) per vizi dell’atto ‘a monte’ (il Regolamento) se quest’ultimo non è stato impugnato nei termini. Semplice, no?
  • Contestazioni di Merito: I vizi propri del Bando (come la pubblicazione sui siti ministeriali o le modalità di verifica linguistica B2) sono stati esaminati e respinti perché ritenuti infondati.

In sintesi, la legittimità del Regolamento e del Bando è per ora sancita. L’unico grande assente al dibattito? La validità territoriale della professione, il vero “cavallo di battaglia” che l’impugnazione tardiva ha lasciato fuori dalla porta e che ancora angustia i sonni di qualche associazione.

Concludiamo con un tocco di saggezza (perfetta per una futura domanda d’esame): come diceva Plauto, “Nam qui dormiunt libenter, sine lucro et cum malo quiescunt” (Chi dorme volentieri, riposa senza guadagno e con danno).

Alla prossima!

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